Art. 52.
(Progetto).

      1. I ponteggi metallici di altezza superiore a 24 metri e le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni e ai sovraccarichi, devono essere eretti in base a un progetto comprendente:

          a) il calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;

          b) il disegno esecutivo.

      2. Dal progetto di cui al comma 1, che deve essere firmato da un ingegnere o da un architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
      3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 50 e copia del progetto e dei disegni esecutivi di cui al comma 1 del presente articolo devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al citato comma 1.